FAQ

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le CIE rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, possono essere rinnovate anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo: 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età; 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni.

Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento. Il cittadino dovrà andare in Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo salvo che abbia fissato l’appuntamento tramite Agenda CIE e abbia caricato la fototessera in formato digitale. La fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto.

Quando si fa la richiesta, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.

Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di 16,79 € oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti.

È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune. Nel caso in cui chi richiede la CIE sia genitore di minori e l’altro genitore sia assente all’atto della richiesta, è necessario che il genitore richiedente presenti anche una dichiarazione di assenso all’espatrio firmata dall’altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi della Legge 21 novembre 1967, n.1185.

In alternativa deve essere presentata l’autorizzazione del giudice tutelare.

Nel caso in cui, il cittadino sia al primo rilascio, dovrà esibire all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni.

In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale.

 

Per ottenere il cambio di residenza occorre compilare il modulo ministeriale reperibile presso gli uffici comunali. Il modulo va compilato correttamente, chiaramente e completamente in tutti i campi obbligatori contrassegnati con asterisco (*).

Indicare l'indirizzo esatto e completo del numero civico, del numero interno dell'abitazione e dell'eventuale scala. In caso contrario la dichiarazione non darà luogo al cambio di residenza. Indicare la titolarità dell'alloggio: dati catastali dell'alloggio di proprietà o in usufrutto - dati di registrazione all'agenzia delle entrate del contratto di affitto o di comodato o in caso si sia ospiti la dichiarazione di conoscenza del proprietario di casa (chiunque occupa un immobile senza titolo non può chiedere la residenza)

La mancata compilazione del modello nelle parti obbligatorie o che riguardano la titolarità dell'alloggio non dà luogo alla registrazione della residenza. È anche possibile accedere al portale dell’anagrafe con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica o CNS) e compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni presenti nell’area riservata dei servizi al cittadino.

La piattaforma dell’Anagrafe nazionale è accessibile dal sito www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Si ha diritto all'esenzione dalla TARI solo nei casi in cui non vi siano mobilio ed utenze all' interno dell' immobile o l' immobile risulti inagibile.

Contattare la Ditta SOECO al numero 0734 956010 oppure 334 6954071.

Contattare gli uffici comunali al numero +39 0734 780141.

Rivolgersi all'ufficio elettorale presso la sede comunale.

Per i figli nati all'interno del matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli nati al di fuori del matrimonio la dichiarazione deve avvenire: alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.

La dichiarazione di nascita deve essere resa dai genitori al Comune di residenza della madre (o in mancanza in quello del padre) oppure al Comune di nascita del bambino entro dieci giorni dalla nascita portando con sé un documento di identità valido e l'attestazione di nascita.

In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro di nascita. In questo caso entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura, con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se il decimo giorno, per la dichiarazione resa in Comune, o il terzo giorno, per la dichiarazione resa presso il centro di nascita, cadono in un giorno festivo, la scadenza è spostata di un giorno. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.

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